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05/01/2012
GIUSTIZIA / Giudizio penale

Diffamazione a mezzo stampa: beneplacito della Cassazione ai giudizi "severi e irriverenti" nei riguardi del politico purché logicamente argomentati

Con la pronuncia in rassegna, la Corte di legittimità ha prestato il proprio beneplacito a tutti quei giudizi severi o irriverenti nei riguardi di un esponente politico purché accompagnati da un iter argomentativo logicamente coerente e ancorato ai dati fattuali che forniscono lo spunto alla critica. Ricorda la V sezione della Corte di Cassazione, infatti, che il diritto di esercitare la propria critica nei confronti di un esponente politico presenta dei confini più estesi rispetto a quello esercitabile nei riguardi di un comune cittadino, atteso che l'esponente politico agisce in forza del mandato rappresentativo che ha ricevuto dovendo dunque rendere conto del suo operato. Tali confini tuttavia postulano che il giudizio "critico" (anche severo o irriverente) sia collegato con il dato fattuale dal quale il "criticante" prende spunto, essendo indispensabile effettuare una valutazione argomentata delle condotte, espressioni e/o idee oggetto della critica. Diversamente, opinando infatti, ad avviso della V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, qualsiasi fatto storico sarebbe il pretesto per sfogare sentimenti ostili verso persone che con esso non hanno relazione "diretta" configurando di tal guisa la condotta diffamatoria.

Cassazione Penale / Sentenza 28 dicembre 2011

Marco Lo Giudice
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